Se fino ad ora le causali a giustificazione del prolungamento del contratto a tempo determinato erano definite dalla normativa da oggi, invece, il legislatore offre la possibilità alla contrattazione collettiva di istituire condizioni ad hoc al fine di poter procedere con contratti a termine con durata superiore ai 12 mesi. Rimane invece inamovibile il termine massimo dei 24 mesi, termine entro il quale il rapporto di lavoro dovrà essere trasformato a tempo indeterminato oppure concludersi. L'opportunità è data attraverso lo strumento della contrattazione collettiva (così come definita dall'art. 51 D.Lgs 81/2015): pertanto, oltre alle previsioni che verranno definite nella contrattazione collettiva nazionale (i CCNL) le imprese potranno prevedere – anche attraverso accordi collettivi aziendali - nuove condizioni al fine di gestire “specifiche esigenze” in presenza delle quali il contratto a tempo determinato potrà avere una durata superiore a 12 mesi.
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Novità importanti per le aziende dopo la conversione in legge del Decreto Sostegni Bis:
Il provvedimento introduce la possibilità a favore delle imprese di integrare le causali ai fini della stipula, proroga o rinnovo dei contratti a tempo determinato eccedenti la durata di 12 mesi. La disciplina dei contratti a tempo determinato dispone la possibilità di stipulare un rapporto di lavoro a tempo privo di una qualsivoglia causale per un periodo massimo di 12 mesi; una durata superiore, sino ad oggi, era ammessa esclusivamente in presenza di condizioni ben precise: esigenze temporanee ed oggettive estranee all'ordinaria attività sostituzione di altri lavoratori assenti (ad esclusione delle assenze per sciopero) incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria