Per il solo periodo d'imposta 2023 viene derogata la disciplina dell'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR stabilendo un nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente pari a euro 3.000 e includendo tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari fiscalmente a carico nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche non concorrono, nel rispetto del limite di euro 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 5% sui premi di produttività pure nelle ipotesi in cui, nei contratti aziendali o territoriali, siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. L'agevolazione si applica ai fringe benefit percepiti dai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del TUIR: la deroga si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i fringe benefit di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

Si rammenta che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili): per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000. La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. L'agevolazione in commento è riconosciuta: in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Qualora i genitori si accordino per attribuire l'intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato l'agevolazione spetta a entrambi; nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all'articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l'assegno unico e universale (AUU). I lavoratori dipendenti che non soddisfano tali requisiti fruiranno dell'ordinaria soglia di esenzione fino a euro 258,23 per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e, tale previsione non si estende ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente. Qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l'intero valore rientra nell'imponibile fiscale e contributivo.       

Adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro Per avere diritto all'agevolazione è necessaria una preventiva dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico: in assenza di tale dichiarazione del lavoratore dipendente l'agevolazione in commento non è applicabile. L'ammontare complessivo dei fringe benefit in esame deve tener conto anche di quelli erogati dal datore di lavoro già dall'inizio del periodo d'imposta 2023. L'agevolazione in commento non è sostitutiva ma ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23. Per fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 3.000 per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.